Articolo 1

Denominazione

A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana, nel rispetto del Codice Civile con particolare riferimento agli articoli 36, 37, 38 e della normativa in materia, è costituita l’Associazione: “GrappaLUG”, chiamata anche “Gruppo Utenti GNU/Linux di Bassano del Grappa”, d’ora in poi chiamata semplicemente Associazione. Essa si configura come associazione senza fini di lucro.

Articolo 2

Sede

L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

Scopo

L’Associazione ha lo scopo di:

  • promuovere principalmente la diffusione, sviluppo e traduzione del Software Libero in tutte le sue forme, facendo riferimento alla licenza GNU GPL, scritta dalla Free Software Foundation, o licenze affini approvate dalla Open Source Initiative;
  • organizzare incontri, dibattiti, conferenze, corsi relativi al Software Libero ed in particolar modo ai Sistemi Operativi GNU/Linux;
  • favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti e di gruppi di lavoro nella realizzazione dei progetti;
  • promuovere la consapevolezza all’uso dello strumento informatico.

Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà chiedere la collaborazione di conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all’Associazione.

L’Associazione potrà collaborare con:

  • associazioni affini o enti che perseguano obiettivi analoghi;
  • associazioni affini o enti che perseguano finalità di carattere sociale e/o culturale;
  • associazioni affini o enti che dimostrino interessi affini allo scopo associativo.

L’Associazione può avvalersi di prestazioni lavorative esclusivamente nei limiti necessari al perseguimento dei fini istituzionali oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi regolando ai fini fiscali le attività alla normativa vigente.

L’Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili o materiale informatico e tecnico di proprietà.

L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, potrà svolgere attività editoriale, curando la pubblicazione e la diffusione di bollettini di informazione, materiale audiovisivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la diffusione e la divulgazione della sua attività.

Articolo 4

I soci

I Soci sono le persone fisiche che si riconoscono nei fini dell’Associazione, ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento integrativo.

I Soci Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.

L’aspirante Socio, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l’iscrizione all’Associazione nelle modalità previste dalla legge e secondo quanto stabilito nell’apposito regolamento. Il passaggio a Socio Ordinario avviene dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci o da parte del Consiglio Direttivo. L’accettazione deve essere disposta entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto è previsto l’obbligo di motivazione.

Lo status di Socio non ha carattere di temporaneità.

Sono Soci Ordinari coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Sono Soci Sostenitori coloro che oltre alla quota associativa ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci Onorari coloro che sono nominati tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

I Soci Ordinari hanno diritto di voto singolo all’assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale decisa dall’Assemblea.

Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni.

Tutti i Soci sono tenuti ad utilizzare correttamente i beni dell’Associazione, al buon uso degli stessi e alla loro conservazione.

Espulsione

I Soci possono essere espulsi dall’Associazione per i seguenti motivi:

  • non ottemperanza alle disposizioni statutarie;
  • non ottemperanza alle delibere degli organi sociali;
  • arrecamento di danni morali o materiali all’Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile né restituibile.

La qualifica di Socio Ordinario si perde, automaticamente, alla scadenza dell’esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.

L’Associazione provvederà a redigere ed aggiornare annualmente l’albo dei soci.

Articolo 6

Organi dell’Associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:

  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • L’Assemblea dei Soci

Articolo 7

L’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un massimo di tre Soci Ordinari.

L’Assemblea approva il bilancio consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.

L’Assemblea approva il programma annuale di iniziative, di attività, di investimenti ed eventuali interventi straordinari; oltre all’eventuale preventivo di spesa.

L’Assemblea apporta modifiche allo statuto.

L’Assemblea approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti.

La seconda convocazione dell’assemblea deve aver luogo almeno un’ora dopo la prima.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro i primi quattro mesi dell’anno sociale in corso, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:

  • discutere ed approvare la relazione di attività dell’anno precedente;
  • discutere ed approvare il bilancio relativo all’esercizio sociale.

L’Assemblea è convocata in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci Ordinari. In questi casi l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima attraverso i canali di comunicazione descritti nel regolamento integrativo, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.

Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, avvengono in maniera palese, o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

L’Assemblea per il rinnovo degli organi dell’Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari che abbiano presentato la propria candidatura.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

  • Il Presidente,
  • Il Segretario e
  • Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare dei consiglieri in numero non superiore alla metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione dello stesso. Ciò avverrà con il subentro del primo candidato consigliere non eletto in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea utile. In essa si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Le sospensioni ed i decadimenti dei Consiglieri sono normati nel Regolamento Integrativo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dai presenti.

Il Consiglio Direttivo:

  • formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
  • attua le delibere dell’assemblea;
  • decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi;
  • propone all’assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
  • decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci a norma degli articoli espressi.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.

Alla scadenza del mandato il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino alle successive elezioni.

Articolo 9

Il Presidente

Il Presidente:

  • rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione.

Articolo 10

Il segretario

Il segretario:

  • redige il verbale delle riunioni del consiglio;
  • è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci;
  • adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 11

Il tesoriere

Il tesoriere

  • cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche;
  • controlla la tenuta dei libri contabili;
  • predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione.

Articolo 12

Dimissioni

Nel caso di aumento delle quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall’Assemblea, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale termine l’adesione viene tacitamente prorogata.

Il rapporto associativo può interrompersi per: dimissioni, espulsione o decesso del socio.

Il socio può dimettersi dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo, la quota associativa non potrà mai essere restituita e non potrà essere trasmessa. Il socio perderà automaticamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

La quota sociale non è trasmissibile agli eredi in caso di morte del socio. L’erede non subentrerà nei diritti connessi alla quota associativa.

Recesso, esclusione e decesso del socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione anche nel caso di scioglimento della stessa ai sensi dell’Articolo 16 del presente statuto.

Non sono previsti la restituzione o il compenso relativi a qualsiasi elaborato inerente attività di proprietà intellettuale fornita dal Socio dimissionario all’Associazione.

Riammissione

La persona che abbia perso lo status di Socio può far richiesta di riammissione con le identiche modalità descritte all’Articolo 4.

Articolo 13

Patrimonio sociale e bilancio

Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili ed immobili che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo e forma;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da Enti pubblici e/o privati e da organismi internazionali;
  • da quote versate da parte dei Fondatori dell’Associazione
  • da quote associative.

Le risorse economiche e finanziarie dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

  • dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
  • dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
  • dalle rendite del patrimonio;
  • dalle entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
  • da ogni eventuale entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Articolo 14

Anno sociale

L’anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 15

Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’ Assemblea dei Soci in maniera ordinaria o straordinaria in concerto con il Consiglio Direttivo.

Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea con approvazione dei nove decimi (9⁄10) degli aventi diritto al voto o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.

In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di fondo iniziale in dotazione oppure a titolo di quote associative.

Il patrimonio sociale sarà donato integralmente ad altre associazioni senza fini di lucro o come indicato a norma di legge.

Articolo 17

Enti sociali

Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 18

Disposizioni transitorie finali

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.