Lo Statuto
Articolo 1
Denominazione
A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione: "GrappaLUG", chiamata anche “Gruppo Utenti Gnu/Linux di Bassano del Grappa”, d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione. Essa si configura come associazione senza fini di lucro.
Articolo 2
Sede
L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.
Articolo 3
Scopo
-
L'Associazione ha lo scopo di:
- promuovere principalmente la diffusione, sviluppo e traduzione del Software Libero in tutte le sue forme, facendo riferimento alla licenza GNU GPL, scritta dalla Free Software Foundation, o licenze affini approvate dalla Open Source Initiative;
- organizzare incontri, dibattiti, conferenze, corsi relativi al Software Libero ed in particolar modo ai Sistemi Operativi Gnu/Linux;
- favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti e di gruppi di lavoro nella realizzazione dei progetti.
- L’Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi.
- L'Associazione potrà collaborare con altri enti che comunque perseguano finalità di carattere sociale e culturale.
- L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al perseguimento dei fini istituzionali oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
- Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi regolando ai fini fiscali le attività alla normativa vigente. L'Associazione può impegnarsi altresì, per i fini già esposti, in manifestazioni programmate, a vendere e/o somministrare prodotti di consumo il cui ricavato sarà regolarmente contabilizzato. Nelle stesse sedi l'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili o materiale informatico propietario e tecnico, in affitto.
Articolo 4
I soci
-
Sono soci dell'Associazione, e ne costituiscono la base sociale:
- Soci fondatori
- Soci effettivi
- Soci sostenitori
- Soci onorari
- I Soci Fondatori sono coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
- L'aspirante Socio, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. Il passaggio a Socio Effettivo avviene dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o da parte del Consiglio Direttivo. L’accettazione deve essere disposta entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto è previsto l’obbligo di motivazione.
- Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell’Associazione.
- Sono Soci Sostenitori tuttti coloro che sopportano e sono affini agli obiettivi ed alle finalità dichiarate dell'Associazione, il loro inquadreamento è regolamenetato dal C.P.C.
- I Soci Onorari sono soggetti che vengono giudicati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevoli di essere inclusi all'interno dell'Associazione.
Articolo 5
Diritti e doveri dei soci
- I Soci Effettivi hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.
- Il Socio Effettivo ed il Socio Sostenitore sono tenuti al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
- Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
- Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
-
I Soci Effettivi possono essere sospesi o espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:
- non ottemperanza alle disposizioni statutarie e/o alle delibere prese dagli organi sociali;
- morosità nel pagamento della quota;
- arrecamento di danni morali o materiali all'Associazione.
- Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile né restituibile.
- La qualifica di socio si perde, automaticamente, alla scadenza dell'esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci.
Articolo 6
Organi dell'Associazione
-
Gli Organi dell'Associazione sono:
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei Soci.
Articolo 7
L'Assemblea
- L'assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, al più un solo altro socio.
- L'assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.
- L'assemblea approva il programma annuale di iniziative, di attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari.
- L'assemblea apporta modifiche allo statuto.
- L'assemblea approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci effettivi.
- In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti.
- La seconda convocazione dell'assemblea deve aver luogo almeno un'ora dopo la prima.
- L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà (1/2) dei Soci Effettivi; in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
- L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima attraverso i canali di comunicazione descritti nel regolamento integrativo, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.
- Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire in maniera palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
- L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
- L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi che abbiano presentato la propria candidatura.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
-
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente
- Il Segretario.
- Il Tesoriere
- Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, verrà indetta un'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo membro.
- Le sospensioni ed I decadimenti dei Consiglieri sono normati nel Regolamento Integrarivo.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
- Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dai presenti.
-
Il Consiglio Direttivo:
- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- attua le delibere dell'assemblea;
- decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
- propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci a norma degli articoli espressi.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
- Alla scadenza del mandato resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione fino alle successivi elezioni.
Articolo 9
Il Presidente
-
Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.
Articolo 10
Il segretario
-
Il segretario:
- redige il verbale delle riunioni del consiglio;
- è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci;
- adempie a tutte le mansioni di segreteria.
Articolo 11
Il tesoriere
-
Il tesoriere
- cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche;
- controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione.
Articolo 12
Dimissioni
- I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.
- In caso di dimissioni del socio non è prevista la restituzione della quota associativa versata.
- Non è prevista la restituzione o compensi relativi a qualsiasi elaborato inerente attività di proprietà intellettuale fornita dal Socio dimissionario all'Associazione.
Articolo 13
Patrimonio e bilancio
-
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
- quote versate da parte dai Soci Fondatori;
- quote associative;
- elargizioni a qualsiasi titolo;
Articolo 14
Anno sociale (durata)
- L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno socile si chiuderà il 31 dicembre 2011.
Articolo 15
Modifiche statutarie
- Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea dei Soci in maniera ordinaria o straordinaria in concerto con il Consiglio Direttivo.
- Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Scioglimento dell'Associazione
- L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea con approvazione dei nove decimi (9/10) degli aventi diritto al voto o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
- In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di fondo iniziale in dotazione oppure a titolo di quote associative.
- Il patrimonio sociale sarà donato integralmente ad altre associazioni senza fini di lucro.
Articolo 17
Enti sociali
-
Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.
Articolo 18
Disposizioni transitorie finali
- Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Statuto GrappaLUG.pdf | 71.61 KB |
