Lo Statuto

Articolo 1

Denominazione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita l'Associazione: "GrappaLUG", chiamata anche “Gruppo Utenti Gnu/Linux di Bassano del Grappa”, d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione. Essa si configura come associazione senza fini di lucro.


Articolo 2

Sede

L’Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente in carica.

 

Articolo 3

Scopo

  1. L'Associazione ha lo scopo di:
    • promuovere principalmente la diffusione, sviluppo e traduzione del Software Libero in tutte le sue forme, facendo riferimento alla licenza GNU GPL, scritta dalla Free Software Foundation, o licenze affini approvate dalla Open Source Initiative;
    • organizzare incontri, dibattiti, conferenze, corsi relativi al Software Libero ed in particolar modo ai Sistemi Operativi Gnu/Linux;
    • favorire forme di collaborazione tra gli associati contribuendo alla creazione di reti di contatti e di gruppi di lavoro nella realizzazione dei progetti.
  2. L’Associazione potrà collaborare con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi.
  3. L'Associazione potrà collaborare con altri enti che comunque perseguano finalità di carattere sociale e culturale.
  4. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al perseguimento dei fini istituzionali oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
  5. Per il conseguimento dei propri scopi l’Associazione in occasione di ricorrenze particolari e di campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi regolando ai fini fiscali le attività alla normativa vigente. L'Associazione può impegnarsi altresì, per i fini già esposti, in manifestazioni programmate, a vendere e/o somministrare prodotti di consumo il cui ricavato sarà regolarmente contabilizzato. Nelle stesse sedi l'Associazione può concedere, in parte o totalmente, le sue strutture mobili o materiale informatico propietario e tecnico, in affitto.

Articolo 4

I soci

  1. Sono soci dell'Associazione, e ne costituiscono la base sociale:
    • Soci fondatori
    • Soci effettivi
    • Soci sostenitori
    • Soci onorari
  2. I Soci Fondatori sono coloro che riconoscendosi nei fini dell'Associazione hanno sottoscritto l'atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
  3. L'aspirante Socio, dopo aver preso visione integrale dello Statuto, richiede l'iscrizione all'Associazione secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento. Il passaggio a Socio Effettivo avviene dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci o da parte del Consiglio Direttivo. L’accettazione deve essere disposta entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di rifiuto è previsto l’obbligo di motivazione.
  4. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell’Associazione.
  5. Sono Soci Sostenitori tuttti coloro che sopportano e sono affini agli obiettivi ed alle finalità dichiarate dell'Associazione, il loro inquadreamento è regolamenetato dal C.P.C.
  6. I Soci Onorari sono soggetti che vengono giudicati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo particolarmente meritevoli di essere inclusi all'interno dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri dei soci

  1. I Soci Effettivi hanno diritto di voto all'assemblea e sono eleggibili a cariche sociali.
  2. Il Socio Effettivo ed il Socio Sostenitore sono tenuti al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
  3. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota annuale decisa dall'Assemblea.
  4. Tutti i Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
  5. I Soci Effettivi possono essere sospesi o espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:
    • non ottemperanza alle disposizioni statutarie e/o alle delibere prese dagli organi sociali;
    • morosità nel pagamento della quota;
    • arrecamento di danni morali o materiali all'Associazione.
  6. Le quote associative sono intrasmissibili. La quota non è rivalutabile né restituibile.
  7. La qualifica di socio si perde, automaticamente, alla scadenza dell'esercizio sociale e si riacquista con il versamento della quota associativa per l'anno seguente. L'Associazione provvederà a redigere ed aggiornare l'albo dei soci.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

  1. Gli Organi dell'Associazione sono:
    • Il Presidente;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • L'Assemblea dei Soci.

Articolo 7

L'Assemblea

  1. L'assemblea è costituita da tutti i Soci Effettivi. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, al più un solo altro socio.
  2. L'assemblea approva il bilancio preventivo, consuntivo ed il rendiconto patrimoniale.
  3. L'assemblea approva il programma annuale di iniziative, di attività, investimenti ed eventuali interventi straordinari.
  4. L'assemblea apporta modifiche allo statuto.
  5. L'assemblea approva il regolamento proposto dal Consiglio Direttivo.
  6. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci effettivi.
  7. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli aventi diritto intervenuti.
  8. La seconda convocazione dell'assemblea deve aver luogo almeno un'ora dopo la prima.
  9. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l'anno, in via straordinaria su richiesta motivata di almeno la metà (1/2) dei Soci Effettivi; in questi casi l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
  10. L'annuncio di convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno dieci giorni prima attraverso i canali di comunicazione descritti nel regolamento integrativo, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
  11. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro dei verbali a cura del Segretario.
  12. Le votazioni sull'argomento all'ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire in maniera palese o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.
  13. L'assemblea per il rinnovo degli organi dell'Associazione stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.
  14. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo tra i Soci Effettivi che abbiano presentato la propria candidatura.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
    • Il Presidente
    • Il Segretario.
    • Il Tesoriere
  2. Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 3 anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio, verrà indetta un'assemblea straordinaria per l'elezione di un nuovo membro.
  3. Le sospensioni ed I decadimenti dei Consiglieri sono normati nel Regolamento Integrarivo.
  4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni 6 mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
  5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in mancanza da persona designata dai presenti.
  6. Il Consiglio Direttivo:
    • formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
    • attua le delibere dell'assemblea;
    • decide l'importo delle quote suppletive per determinati servizi;
    • propone all'assemblea il regolamento di attuazione dello statuto;
    • decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci a norma degli articoli espressi.
  7. Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni.
  8. Alla scadenza del mandato resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione fino alle successivi elezioni.

Articolo 9

Il Presidente

  1. Il Presidente:
    • rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
    • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    • cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
    • stipula gli atti inerenti all'attività dell'Associazione.

Articolo 10

Il segretario

  1. Il segretario:
    • redige il verbale delle riunioni del consiglio;
    • è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento del libro dei soci;
    • adempie a tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 11

Il tesoriere

  1. Il tesoriere
    • cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche;
    • controlla la tenuta dei libri contabili;
    • predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione.

Articolo 12

Dimissioni

  1. I soci possono dare le dimissioni dall'Associazione in qualsiasi momento.
  2. In caso di dimissioni del socio non è prevista la restituzione della quota associativa versata.
  3. Non è prevista la restituzione o compensi relativi a qualsiasi elaborato inerente attività di proprietà intellettuale fornita dal Socio dimissionario all'Associazione.

Articolo 13

Patrimonio e bilancio

  1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
    • quote versate da parte dai Soci Fondatori;
    • quote associative;
    • elargizioni a qualsiasi titolo;

Articolo 14

Anno sociale (durata)

  1. L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno socile si chiuderà il 31 dicembre 2011.

Articolo 15

Modifiche statutarie

  1. Il presente statuto può essere modificato con decisione dell'assemblea dei Soci in maniera ordinaria o straordinaria in concerto con il Consiglio Direttivo.
  2. Per le variazioni imposte dalle leggi dello stato è competente il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Scioglimento dell'Associazione

  1. L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione si scioglie per delibera dell’assemblea con approvazione dei nove decimi (9/10) degli aventi diritto al voto o per inattività dell’assemblea protratta per oltre due anni.
  2. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato a titolo di fondo iniziale in dotazione oppure a titolo di quote associative.
  3. Il patrimonio sociale sarà donato integralmente ad altre associazioni senza fini di lucro.

Articolo 17

Enti sociali

  1. Conformemente a quanto previsto dal D.L. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche, sono previsti i seguenti obblighi e divieti:
    • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
    • obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    • intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 18

Disposizioni transitorie finali

  1. Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di enti non commerciali in quanto applicabili.
AllegatoDimensione
Statuto GrappaLUG.pdf71.61 KB